L’imposta di soggiorno veniva introdotta dall’art. 4 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”. Per ciò che concerne le modalità attuative del tributo, con particolare riguardo alle procedure di riscossione e versamento, detto decreto rinviava a un regolamento statale che doveva essere attuato nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto. Tuttavia, il comma terzo art. 4 cit. riservava ai comuni la possibilità di adottare le misure di attuazione del decreto in caso di mancato intervento governativo nei termini sopra indicati. Infatti, proprio a seguito dell’inerzia del Governo, ogni Comune ha disciplinato autonomamente la materia dell’imposta di soggiorno, a discapito di un’omogeneità di regolamentazione tra le previsioni comunali. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, l’imposta di soggiorno non è più diretta in maniera esclusiva agli albergatori professionali, ma anche ai privati cittadini che diano in locazione, ancorché temporanea, i propri immobili adibiti (temporaneamente, lo si ripete) ad uso turistico.
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