Alla luce della recente riforma del Codice di giustizia sportiva è emerso un parallelismo di non poca rilevanza tra la c.d. responsabilità oggettiva delle società sportive per i comportamenti dei propri tesserati e la c.d. responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, che più che in ambito sportivo, introduce l’ente, nel cui interesse o vantaggio è stato commesso un reato, nel processo penale. In particolare, ciò che rileva è il tentativo di mitigazione dell’aprioristica riconduzione delle responsabilità in capo alla società datrice, per i fatti commessi esclusivamente dai propri dipendenti. Questa ragionevole chiave interpretativa del nuovo Codice di giustizia sportiva sembra chiaramente ispirarsi, come si dirà, alla disciplina ex d.lgs. 231/2001, soprattutto laddove un efficiente modello organizzativo abbia funzione “scriminante” in favore dell’ente.

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