La Quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito con una recentissima pronuncia (Cass. n. 15988 dell’11.03.2019 – dep. 11.04.2019) che la bancarotta fraudolenta documentale impropria rimane comunque reato proprio dell’amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell’amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.
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