Nell’ordinamento italiano il divieto del bis in idem è tipico del sistema accusatorio, inoltre, assume un significato metagiuridico, in quanto, nella sua pratica applicazione, sottrae il reo a ingiuste vessazioni in applicazione di ripetute imputazioni per uno stesso fatto. È dunque espressione di matura civiltà giuridica, pur non costituendo una novità per gli odierni ordinamenti giuridici.

Ciò che preme mettere in risalto in questa sede è la conflittualità che si crea nei casi in cui l’ordinamento reprima alcuni fenomeni illeciti con il c.d. sistema del “doppio binario” sanzionatorio, consistente nell’affiancamento della sanzione amministrativa a quella penale (o viceversa).

In occasione di litispendenza di giudizio di accertamento della responsabilità amministrativa, e di parallelo procedimento penale, è controversa l’operatività del divieto di bis in idem.

Prima facie il divieto infatti sembrerebbe trovare applicazione soltanto nei confronti di fatti punibili in base a norme appartenenti al medesimo “ordinamento” (penale, civile o amministrativo).

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